TASI - Tassa Servizi Indivisibili


Cos'è la TASI ?

La TASI (Tassa Servizi Indivisibili) era una delle 3 componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta con il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 La TASI serviva a finanziare i servizi indivisibili, cioè quelli rivolti alla collettività e che riguardano l'illuminazione pubblica, la manutenzione di strade e verde pubblico e vari servizi per la sicurezza.
 La TASI è stata abrogata con la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ed accorpata nell'IMU a partire dall'anno 2020.
 

   

Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
In particolare regolamenta i seguenti aspetti :

Presupposto impositivo
Soggetto passivo
Base imponibile
Determinazione delle aliquote
Decorrenza del pagamento
Esenzioni
Dichiarazione
Versamenti
Rimborsi e compensazioni
Funzionario responsabile del tributo
Accertamenti
Riscossione coattiva
Entrata in vigore del regolamento

 

Clicca qui per il Regolamento IUC e visualizza il cap 3 disciplinante il Regolamento componente TASI 

   

Le scadenze di TASI sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.


ACCONTO -  TASI    16  Giugno dell'anno di imposta
SALDO -       TASI    16  Dicembre dell'anno di imposta
A decorrere dall'anno 20220 l'imposta è abolita 


 

    

Secondo la LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 il versamento della TASI e' effettuato nelle date del 16 giungo e del 16 dicembre di ogni anno.
Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
Il pagamento si effettua con modello F24 (come per l'IMU)